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venerdì 15 novembre 2013

articolo3

  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del  decreto
del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,  n.  320,  recante
«Regolamento di polizia veterinaria»,  a  seguito  di  morsicatura  o
aggressione  i  servizi  veterinari  attivano  un   percorso   mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale  e  della
corretta gestione da parte del proprietario. 
  2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo  1,
comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato,  stabiliscono  le
misure  di  prevenzione  e   la   necessita'   di   una   valutazione
comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte  di
medici veterinari esperti in comportamento animale. 
  3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato  dei  cani
dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2. 
  4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al  comma  3
stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile  per
danni contro terzi causati dal proprio cane  e  applicano  sempre  al
cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
sia guinzaglio sia museruola. 
 

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