1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la
commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non
conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n.
201.
2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo
10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico
veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e'
presentato quando richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo
10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi
maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice
penale.
venerdì 15 novembre 2013
articolo 2
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