1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante
«Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o
aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le
misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione
comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di
medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani
dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per
danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al
cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
sia guinzaglio sia seruola. mu
venerdì 15 novembre 2013
articolo 4
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