1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del
fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a
sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad
altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle
regioni o dai comuni. 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle competenti autorita' secondo le disposizioni in
vigore.
1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 6 agosto 2013
p. il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Fadda
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1
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