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venerdì 15 novembre 2013

articoli 5,6,7



  1. La presente ordinanza non si applica ai cani in  dotazione  alle
Forze armate, di polizia, di  protezione  civile  e  dei  Vigili  del
fuoco. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
e all'articolo 1, comma 4, non si  applicano  ai  cani  addestrati  a
sostegno delle persone diversamente abili. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi  e  ad
altre tipologie di cani comunque individuate con proprio  atto  dalle
regioni o dai comuni.                                       1. Le violazioni delle disposizioni della presente  ordinanza  sono
sanzionate dalle competenti  autorita'  secondo  le  disposizioni  in
vigore.                                                    

  1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a  decorrere  dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 6 agosto 2013 
 
                                                p. il Ministro        
                                          il Sottosegretario di Stato 
                                                    Fadda             

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1 

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