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martedì 26 novembre 2013

(rinfreschiamoci la memoria)Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il seguente: 
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI 
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza 
necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da 
tre mesi a diciotto mesi. 

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o 
senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a 
sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue 
caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno 
o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze 
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un 
danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della meta' se dai 
fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. 
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il 
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli 
o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito 
con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 
5.000 euro. 
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma 
sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine 
di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte 
dell'animale. 

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque 
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate 
tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito 
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. 
La pena e' aumentata da un terzo alla meta': 
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da 
persone armate; 
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o 
delle competizioni; 
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei 
combattimenti o delle competizioni. 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando 
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi 
alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito 
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 
euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli 
animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo 
comma, se consenzienti. 
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di 
concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e 
sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre 
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o 
di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 
544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca 
dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' 
disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, 
di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di 
applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi 
svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione 
dall'esercizio delle attivita' medesime". 

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: 
"e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca 
piu' grave reato". 
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici
o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto 
fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni 
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

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