Art. 16
1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso
puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
detenere animali domestici».
Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'articolo 1138 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1138. Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini e'
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il
quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonche' le norme per la
tutela del decoro dell'edificio e quelle relative
all'amministrazione.
Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la
formazione del regolamento di condominio o per la revisione
di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con
la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo
1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)
dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma
dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli
1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e
1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di
possedere o deten
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