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sabato 16 novembre 2013

articolo 16 della legge 220 riforma condominio

       Art. 16 
 
  1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il  regolamento  deve  essere  approvato  dall'assemblea  con   la
maggioranza  stabilita  dal  secondo  comma  dell'articolo  1136   ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130.  Esso
puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le norme del  regolamento  non  possono  vietare  di  possedere  o
detenere animali domestici». 
 
          Note all'art. 16: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1138  del  codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              "Art. 1138. Regolamento di condominio. 
              Quando in  un  edificio  il  numero  dei  condomini  e'
          superiore a dieci, deve essere formato un  regolamento,  il
          quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e  la
          ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli  obblighi
          spettanti a ciascun condomino,  nonche'  le  norme  per  la
          tutela  del  decoro   dell'edificio   e   quelle   relative
          all'amministrazione. 
              Ciascun condomino puo'  prendere  l'iniziativa  per  la
          formazione del regolamento di condominio o per la revisione
          di quello esistente. 
              Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con
          la maggioranza stabilita dal  secondo  comma  dell'articolo
          1136  ed  allegato  al  registro  indicato  dal  numero  7)
          dell'articolo 1130. Esso  puo'  essere  impugnato  a  norma
          dell'articolo 1107. 
              Le norme del regolamento  non  possono  in  alcun  modo
          menomare i diritti di ciascun  condomino,  quali  risultano
          dagli atti di acquisto e dalle  convenzioni,  e  in  nessun
          caso possono  derogare  alle  disposizioni  degli  articoli
          1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,  1136  e
          1137. 
              Le  norme  del  regolamento  non  possono  vietare   di
          possedere o deten

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